Vita familiare più serena grazie al Job Act e per la prima volta viene introdotto il congedo per donne vittime di violenza di genere
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- Scritto da Marco Petrino
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Si potenziano le tutele della famiglia grazie al decreto legislativo 80/2015 attuativo del Jobs Act (legge n. 183/2014) contenente le “misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” entrato formalmente in vigore lo scorso 25 Giugno. Ecco le novità:
Congedo Parentale
i congedi parentali facoltativi (sei mesi di astensione dal lavoro, sette se ne usufruisce per almeno 3 mesi consecutivi il padre) potranno essere fruiti, con una retribuzione al 30% e senza limiti di reddito, fino ai 6 anni di età del bambino e fino ai 12 senza retribuzione. Il sostegno retribuito al 30% si può protrarre sino agli 8 anni qualora il reddito risulti inferiore a circa 16mila euro annui.
Per i figlio affetto da grave handicap, i genitori hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino alla durata di tre anni da godere entro i primi 12 anni del bambino (anziché 8).
Dette novità valgono solo per il 2015 – Prima di entrare nel merito dei vari provvedimenti, è necessaria una premessa. Queste misure sono una sperimentazione e varranno solo per quest’anno. La copertura finanziaria di 222 milioni, infatti, è sufficiente a coprire solo i restanti mesi dell’anno. Questo non significa che, il 31 dicembre, le novità cadranno nel vuoto. Ma, per assicurare continuità, saranno necessari nuovi decreti che rifinanzino le novità. In caso contrario, con il 2016 si tornerà al modello precedente.
Le misure seguenti, non essendo contenute nel decreto sulla conciliazione tra vita e lavoro, non durano solo per il 2015, ma sono di carattere strutturale.
Al via il congedo parentale a ore – Finora, il congedo parentale a ore era possibile solo laddove fosse previsto dal contratto nazionale o aziendale. Con il Jobs act, tutti i genitori potranno scegliere la fruizione su base oraria, fino alla metà dell’orario medio giornaliero. Il congedo però non potrà essere cumulato con permessi o riposi.
Scende da quindici a cinque giorni il termine minimo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto del congedo parentale. Se il congedo è richiesto su base oraria il termine è ulteriormente ridotto a due giorni. Rimane ferma, comunque, la possibilità per i contratti collettivi di contemplare periodi più ampi.
Congedo di maternità
Si allunga anche la maternità obbligatoria nei casi dei parti prematuri, andando a sommare i giorni di astensione non goduti prima a quelli spettanti per il periodo di congedo post-parto, anche laddove la somma di entrambi i periodi superi il limite massimo di 5 mesi.
In caso di ricovero del neonato, la madre può chiedere la sospensione del congedo di maternità che decorrerà dal rientro a caso del neonato.
Esteso il diritto all’indennità anche in caso di licenziamento per giusta causa (grave colpa della lavoratrice).
E’ esonerata dall’obbligo di prestare lavoro notturno, la lavoratrice madre adottiva o affidataria di minore nei primi tre anni di ingresso in famiglia e, comunque, non oltre i 12 anni del bambino. In alternativa, l’esonero è riconosciuto al padre adottivo o affidatario, convivente con la madre.
Si introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Alle lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione delle lavoratrici domestiche, nonché le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, viene consentito di astenersi dal lavoro per un massimo di 3 mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli antri istituti connessi.