Infortunio sul lavoro di un dipendente Distaccato: responsabilità del Distaccante o del Distaccatario!

La Cassazione Penale, Sez. 4, 16 aprile 2015, n. 15696, ha finalmente chiarito gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro in caso di distacco.
L’art..30 del D.Lgs. 276/03 stabilisce che il distacco si ha quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativaAffinché il distacco sia lecito è necessario che il datore di lavoro distaccante rimanga direttamente responsabile del trattamento retributivo, contributivo e assicurativo a favore del lavoratore ed eventualmente, ai sensi dell’art. 2049 c.c., anche degli illeciti che quest’ultimo possa compiere.Il distacco si configura dunque quando l’invio del lavoratore avvenga al fine di fargli svolgere una specifica attività, non potendosi trattare di una generica messa a disposizione di manodopera per lo svolgimento di qualsiasi attività. Per “interesse del datore” è bene poi sottolineare che il Legislatore intende una motivazione di ordine tecnico, organizzativo, produttivo. Non può dunque trattarsi di un distacco per mero scopo lucrativo, in quanto rientrerebbe nell’ambito di un’attività di somministrazione professionale di lavoro (in questo caso infatti si applicano le stesse sanzioni civili per la somministrazione illecita). Inoltre per quanto riguarda il requisito della temporaneità va sottolineato che questo è da intendersi nel senso che il distacco non può avere il carattere della definitività, e non che debba necessariamente essere breve.In tema di sicurezza sul lavoro era fin ora di fondamentale rilevanza l’art. 3 del D.Lgs. 81/08 (Testo unico delle norma di legge in tema di sicurezza e igiene del lavoro), che nel suo sesto comma si occupa di disciplinare la ripartizione degli obblighi prevenzionali, prevedendo che nell’ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.La sentenza della Cassazione Penale ha ha respinto il ricorso, confermandone la condanna di colpevolezza, di un datore di lavoro relativamente al decesso per infortunio di un proprio dipendente, per avere consentito allo stesso di svolgere la propria attività presso altra ditta ma senza avere proceduto ad una previa, adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività.Se il Datore di lavoro distaccante non dovesse ravvisare condizioni di lavoro sicure ha l’onere giuridico, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, di impedire il distacco stesso del proprio lavoratore.La verifica deve essere eseguita al fine di verificare la “messa in sicurezza” dei luoghi di lavoro. In parole povere, se il datore di lavoro distaccante non reputa “sicuri” gli spazi di lavoro per i propri distaccati il medesimo non potrà autorizzare il distacco fino a quando, a seguito di un ulteriore e più preciso controllo effettivo ed efficace, il datore di lavoro ritenga sicuri i luoghi stessi.

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Marco Petrino, 47 anni. Responsabile Amministrazione del Personale in diverse aziende Romane, attualmente Senior HR Consultant presso F2A (consulenza del lavoro). Nel lavoro sono riuscito a far coincidere le conoscenze tecniche con i miei interessi privati: il teatro. Gli strumenti della comunicazione, dell'emotività e della conoscenza psicologica li ho fatti confluire nel ramo tecnico. Un binomio di successo che mi ha sempre dato la possibilità di guardare oltre, sotto ogni punto di vista.

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