Esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato
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- Scritto da Marco Petrino
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La legge di Stabilità 2015, commi dal 118 al 121, articolo 1, Legge n. 190/2014, ha introdotto per il triennio 2015-2018, uno sgravio contributivo a favore degli imprenditori, del settore privato. Dopo diverse segnalazioni pubblicate su diversi quotidiani di tiratura nazionale, con la lettera circolare n. 9960 del 17 giugno 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ai propri ispettori presso le rispettive sedi territoriali, indicazioni operative finalizzate ad identificare i casi di fruizione indebita dell’esonero.
Di seguito una sentesi delle informazioni necessarie per la fruizione del suddetto contributo:
Assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (o trasformazione di contratti a tempo determinato) nel periolo 01 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015;
L’esonero contributivo avrà durata di 3 anni, a decorrere dalla data di comunicazione telematica al Centro dell’impiegno (Unilav)
L’ mporto massimo è 8.060 € annuo, da calcolarsi sulla contribuzione quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali
L’esonero non è applicabile ai seguenti lavoratori:
– che nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, erano occupati a tempo indeterminato (sono esclusi intermittenti a tempo indeterminato);
– Lavoratori che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 erano dipendenti a tempo indeterminato della medesima azienda che sta procedendo all’assunzione;
– Lavoratori che hanno avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume;
– -Lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione nei 6 mesi precedenti.
Il Calcolo dell’esonero contributivo va calcolato su base mensile: massimo 671,66 €/mese.
In caso di assunzione o cessazione effettuata durante il mese, la decontribuzione va rimodulata sulle giornate di lavoro: 22,08 €/giorno.
In particolare il Ministero ha evidenziato il caso specifico di imprese committenti che dopo aver disdettato dei contratti di appalto, trascorso un periodo di almeno 6 mesi in cui i lavoratori continuano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione, gli stessi poi vengono nuovamente assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, che può così godere dei benedici e garantire al committente notevoli risparmi.