Quelli che non prendono la Qu.I.R.: Tfr in busta paga
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- Scritto da Marco Petrino
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 65 del 19/03/2015, il DPCM n. 29 del 20/02/2015 recante le norme attuative per la liquidazione in busta paga del TFR maturando (c.d. Qu.I.R).
Ecco una sintesi:
Lavoratori inclusi |
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Lavoratori esclusi |
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Datori di Lavoro esclusi |
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Condizione |
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Regime fiscale |
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La circolare Inps n. 82 del 23/04/2015 ha stabilito che “sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.
Difatti, nell’ambito delle predette intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare detto importo all’ente mutuante.
Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante,dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento” Un classico esempio è la Cessione del Quinto dello stipendio.